La badante e le ferie: cosa prevede il contratto nazionale

La badante e le ferie: cosa prevede il contratto nazionale

Come un qualunque lavoratore, anche la badante se assunta in modo regolare ha diritto alle ferie. In questo senso, è fondamentale per la badante assicurarsi che la famiglia o il datore di lavoro registri regolarmente il proprio contratto di assunzione, così da poter usufruire di tutti i diritti che le spettano in quanto collaboratore domestico.

In effetti, l’assunzione regolare della badante tutela i lavoratori dipendenti ma anche le famiglie che li assumono: non solo perché se scoperto un rapporto di collaborazione in nero può portare a multe e sanzioni anche salate, ma anche perché in presenza di un contratto entrambe le parti sono legamente tutelate di fronte all’emersione di qualunque controversia.

Le realtà come l’agenzia badanti AES Domicilio si occupano proprio di semplificare, coordinare e gestire le operazioni di assunzione regolare dei collaboratori domestici, nel rispetto e nella tutela di professionisti e famiglie.

Le ferie della badante: che cosa dice il contratto collettivo nazionale

Quando si tratta di ferie, ecco cosa prevede il CCNL per badanti e collaboratori domestici. Infatti, se la badante che assiste una persona anziana o malata desidera andare in ferie, ci sono alcune cose da considerare.

Ѐ importante chiarire in anticipo con la badante le modalità di gestione delle ferie, come ad esempio la durata delle ferie, il periodo in cui si desidera andare in vacanza e le eventuali modalità di sostituzione. Ma vediamo nel dettaglio quello che il Contratto collettivo nazionale prevede in merito alla gestione delle ferie delle badanti.

All’art. 17 si specifica che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e che le ferie devono avere carattere continuativo. Ogni badante ha diritto a 26 giorni di ferie annuali. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi l’anno, purché concordati tra le parti. La loro fruizione deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e per almeno ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell’art. 17, ovvero il caso in cui la badante sia straniera e abbia il desiderio o la necessità di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine e di conseguenza dover aspettare di aver maturato un mese intero per andare in ferie.

Secondo la legge, non è permesso al lavoratore di rinunciare alle ferie. A tale proposito, è utile sottolineare che il godimento delle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità, e che in caso di cessazione del rapporto di lavoro le ferie non godute dovranno essere liquidate con i relativi contributi.

Che cosa fare se la mia badante è in ferie?

In casi particolarmente delicati, per esempio in presenza di anziano non autosufficiente e di famiglia totalmente impossibilitata ad assisterlo anche per periodi di tempo limitati, la sostituzione temporanea della badante in ferie è l’unica soluzione percorribile. Si tratta però di una via non semplicissima da intraprendere, perché se la famiglia desidera una sostituzione di personale, la badante sostitutiva dovrà essere assunta con un contratto regolare.

In tutti i casi previsti dalla legge, è obbligatorio procedere alla stesura di un secondo contratto di lavoro, la cui durata deve combaciare con le ferie accordate alla badante titolare.

Occorre, quindi, comunicare tutte le informazioni utili all’INPS, optando per un contratto a “tempo determinato per sostituzione” e versare i contributi previdenziali anche alla badante temporanea.

Pertanto, in questi casi la famiglia è tenuta a versare un doppio stipendio, più i relativi contributi: alla badante titolare (i contributi vanno versati anche durante i periodi di ferie) e all’assistente domiciliare che la sostituisce.

Va specificato che secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è previsto per i datori di lavoro uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti in caso di congedo di maternità, paternità o parentale (art. 4).

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